Impatto della Legge di bilancio 2024 sul regime fiscale della costituzione del diritto di superficie

L’Agenzia delle entrate si sofferma a chiarire il regime fiscale dei corrispettivi derivanti dalla costituzione del diritto di superficie, con riferimento all’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 13 maggio 2025, n. 129).

L’Istante è un’associazione sportiva dilettantistica qualificata come ente non commerciale ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, la quale, in qualità di piena proprietaria, ha ceduto e trasferito la proprietà di una costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo, avvalendosi dell’articolo 952, comma 2, del codice civile. Tale operazione è stata effettuata per una determinata durata e dietro pagamento di un prezzo.
Il quesito posto, dunque, riguarda le conseguenze fiscali di tale operazione a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2024 al trattamento fiscale dei corrispettivi derivanti dalla costituzione a titolo oneroso dei diritti reali di godimento. In particolare, l’Istante chiede se dalla cessione della proprietà superficiaria derivi una plusvalenza di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR.

 

In risposta, l’Agenzia ricorda che l’articolo 952 del Codice civile disciplina la costituzione del diritto di superficie in due modi: al primo comma, concedendo il diritto di fare e mantenere una costruzione sul suolo altrui, e al secondo comma, alienando la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo. Questa seconda ipotesi è quella della cosiddetta “proprietà superficiaria“.

Dal punto di vista fiscale, l’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR individua i soggetti passivi, ai fini IRES. Il loro reddito complessivo è costituito dai redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi, ovunque prodotti. Nella determinazione dei redditi delle singole categorie, sono soggetti alle disposizioni del Titolo I del TUIR, salvo quanto disposto dalle norme espressamente destinate agli enti non commerciali residenti, rinvenibili al titolo II, capo III, del medesimo Testo unico.

 

Le modifiche operate dalla Legge di bilancio 2024 hanno interessato l’articolo 9 e l’articolo 67 del TUIR:

  • l’articolo 9, comma 5, del TUIR (modificato) dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento, salvo diversa previsione;
  • l’articolo 67, comma 1, del TUIR, definisce i “redditi diversi”. La lettera b) include le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, nonché le plusvalenze derivanti da cessioni di terreni edificabili. La lettera h) include i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento di beni immobili.

La relazione illustrativa alla Legge di bilancio 2024 chiarisce che l’equiparazione tra il diritto di proprietà e i diritti reali di godimento di cui all’articolo 9, comma 5, opera esclusivamente nell’ipotesi di cessione del diritto reale, mentre tale equiparazione è esclusa nell’ipotesi della loro costituzione. La modifica ricomprende espressamente nell’ambito dell’articolo 67, comma 1, lettera h), l’ipotesi di costituzione del diritto di superficie sui beni immobili e di altri diritti reali di godimento.

Analogamente, la relazione tecnica rileva che, salvo casi specifici, il regime impositivo delle plusvalenze è riservato solo alle cessioni dei diritti reali di godimento che seguono la sua costituzione. I redditi ricavati in sede di costituzione dei medesimi diritti divengono imponibili per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta.

 

Pertanto, a decorrere dal 2024, per effetto delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024, ai corrispettivi derivanti dalla costituzione del diritto di superficie non si applica più il regime fiscale delle plusvalenze di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 67, del TUIR. Tali corrispettivi trovano invece una autonoma disciplina nella successiva lettera h).

Ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del TUIR i predetti  redditi «sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione».

Pertanto, in applicazione della normativa e dei principi esposti, nel caso di specie, il corrispettivo derivante dalla costituzione a titolo oneroso del diritto di superficie oggetto dell’istanza costituisce reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, determinato secondo i criteri di cui al successivo articolo 71, comma 2.

CCNL Presidenza del Consiglio: resoconto della riunione in ARAN

Presentate le proposte in relazione all’articolato della parte normativa del testo

Il 6 maggio 2025, si è svolta la riunione in ARAN per il proseguimento della trattativa di rinnovo del CCNL 2019-2021.
In tale occasione, Fp-Cgil ha presentato la proposta di modifica del contratto sul piano normativo che verte su:

– un richiamo nel contratto all’indennità di vacanza contrattuale;

– definizione più dettagliata dei criteri per la mobilità all’interno della Presidenza;

– l’inserimento dei criteri per il riconoscimento del lavoro agile e da remoto tra le materie oggetto di confronto e, su questo, la formulazione di una proposta articolata in un apposito Titolo del CCNL;

– la modifica dell’istituto della reperibilità ed il riconoscimento al personale di prestito della differenza tra l’indennità corrisposta dall’amministrazione di provenienza e quella prevista per la PCM, per superare la disparità di trattamento tra persone che svolgono la medesima funzione nello stesso posto di lavoro.

La geolocalizzazione dei dipendenti è sanzionabile

Comminata una multa di 50.000 euro a un’azienda  che ha rilevato la posizione geografica dei dipendenti in smart working (Garante per la protezione dei dati personali, comunicato 8 maggio 2025).

L’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha comminato una sanzione di 50.000 euro a un’Azienda che rilevava la posizione geografica di circa 100 dipendenti durante l’attività lavorativa svolta in modalità agile. Numerose le violazioni riscontrate dal Garante, intervenuto a seguito di un reclamo di una dipendente e di una specifica segnalazione da parte dell’Ispettorato della funzione pubblica.

Dall’istruttoria è infatti emerso che l’azienda effettuava un monitoraggio dei propri dipendenti per verificare l’esatta corrispondenza tra la posizione geografica in cui si trovavano e l’indirizzo dichiarato nell’accordo individuale di smart working, anche in base a specifiche procedure di controllo mirato. In particolare, in base a tali procedure, il personale, scelto a campione, veniva contattato telefonicamente dall’Ufficio controlli con la richiesta di attivare la geolocalizzazione del pc o dello smartphone, effettuando una timbratura con un’apposita applicazione, e di dichiarare subito dopo, tramite un’e-mail, il luogo in cui in quel preciso momento si trovava fisicamente. A tale richiesta, seguivano poi le verifiche e gli eventuali procedimenti disciplinari dell’Azienda. Il tutto in assenza di un’idonea base giuridica e di un’adeguata informativa, oltre alle conseguenti interferenze nella vita privata dei dipendenti e a numerose altre violazioni del Regolamento europeo e del Codice.

Le diverse esigenze di controllo dell’osservanza dei doveri di diligenza del lavoratore in smart working non possono infatti essere perseguite, a distanza, con strumenti tecnologici che, riducendo lo spazio di libertà e dignità della persona in modo meccanico e anelastico, comportano un monitoraggio diretto dell’attività del dipendente non consentito dallo Statuto dei lavoratori e dal quadro costituzionale.

CCNL Istruzione e ricerca: riunione all’Aran per la prosecuzione della trattativa

Le OO.SS. hanno richiesto interventi sostanziali sulla parte normativa del contratto

Nei giorni scorsi si sono riuniti Aran e OO.SS. di settore per proseguire la trattativa per il rinnovo del CCNL 2022-2024 del comparto “Istruzione e Ricerca”. L’Aran ha presentato alcune proposte di modifica della parte relativa alle relazioni sindacali e di integrazione della disciplina del lavoro a distanza. 

I Sindacati negli interventi hanno sottolineato l’esigenza di un cambiamento sostanziale del capitolo relativo alle relazioni sindacali al fine di potenziarne la funzione, sia per quanto riguarda la parte comune del comparto che nelle parti specifiche di settore (scuola, università, ricerca, AFAM). Alla luce dell’esperienza applicativa del CCNL 2019/2021, ritengono preferibile precisare alcune clausole relative alle relazioni sindacali al fine di renderne maggiormente chiara l’applicazione, come ad esempio, in materia di informazione sull’utilizzo delle risorse o di contrattazione dei compensi. 

Rispetto al lavoro a distanza, pur apprezzando la proposta dell’Aran di estendere i giorni di attività resa in questa modalità dai lavoratori in particolare condizioni di salute o che assistano familiari con disabilità, è stata rappresentata la necessità che questo istituto sia reso maggiormente accessibile a tutto il personale.

In conclusione è stata ribadita la richiesta di erogazione al personale del Settore ricerca le risorse relative al CCNL 2019-2021 non ancora distribuite. 

Nuove disposizioni su tributi regionali e locali e federalismo fiscale: D.Lgs. in esame preliminare

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in sede di esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 9 maggio 2025, n. 127).

Il provvedimento, su proposta congiunta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, introduce misure volte a rafforzare l’autonomia fiscale per gli enti territoriali e a semplificare gli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

 

In linea con le disposizioni già implementate per i tributi statali, si prevede la possibilità anche per gli enti territoriali di adottare meccanismi incentivanti l’adempimento spontaneo. Tra questi, spiccano sistemi premiali per i contribuenti che optano per l’addebito diretto in conto corrente, l’introduzione di comunicazioni preventive all’avvio di attività di accertamento (lettere di compliance e avvisi bonari), e la facoltà di istituire forme di definizione agevolata delle pretese tributarie, con riduzione delle sanzioni e degli interessi dovuti.

 

Specificamente per le regioni, viene introdotto l’avviso di accertamento esecutivo, finalizzato ad accelerare le procedure di riscossione coattiva. Contestualmente, si interviene semplificando la gestione della tassa automobilistica.

 

Per quanto concerne le province, si prevede che il gettito dell’Imposta Provinciale di Trascrizione sia assegnato all’ente nel quale è gestita concretamente l’attività e non dove è solo domiciliata la sede legale.

 

Relativamente ai comuni, il decreto prevede una maggiore proporzionalità nella commisurazione delle sanzioni applicabili in materia di IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco. Si introduce, altresì, una semplificazione degli adempimenti dichiarativi concernenti l’IMU, attraverso l’adozione di un modello telematico unificato. Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione degli enti locali all’attività di recupero dell’evasione fiscale, per il triennio 2025-2027, viene elevata dal 50% al 100% la quota da attribuire ai comuni per le maggiori somme accertate e riscosse.

CCNL Poste: ufficializzati i dati per il premio di risultato

La percentuale stabilita è pari al 105%

Le Segreterie Nazionali Cisl-Fp, Confsal-Comunicazioni, Failp-Cisl, Fnc-Ugl hanno reso noti i dati relativi al calcolo degli obiettivi relativi al Premio di Risultato dell’anno 2024, e comunicata l’erogazione   nella percentuale del 105% con la busta paga del mese di  giugno.

Viene specificato che il lavoratore può decidere di destinare fino ad un massimo del 100% del premio in Welfare aziendale, non oggetto di tassazione, così distribuito:

100,00 euro in caso di destinazione del 10% del proprio premio.

300,00 euro in caso di destinazione del 50% del proprio premio.

600,00 euro in caso di destinazione di almeno il 90% del proprio premio.

Gli importi sono erogati tenendo conto delle assenze per malattia nella misura di 1/312 per coloro che lavorano su 6 giorni settimanali e 1260 se l’orario è su 5 giorni settimanali

Sono escluse dal computo ai fini degli eventi, le assenze dovute a patologie del CCNL e ricoveri ospedalieri anche in day hospital adeguatamente documentati, ivi  ricomprendendo i periodi di prognosi, infortuni sul lavoro, nonché congedo  maternità per un periodo di cinque mesi, ed eventuale interdizione anticipata e/o posticipata.

CCNL Acqua e Gas: siglata l’ipotesi di accordo con aumenti pari a 282,00 euro complessivi

Previsti aumenti retributivi e Una Tantum che viene erogata con le competenze di luglio 2025

In data 8 maggio 2025 le Associazioni datoriali Anfida, Proxigas, Assogas e Utilitalia insieme alle OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno siglato un’ipotesi di accordo relativo al CCNL Acqua e Gas. Il contratto, scaduto il 31 dicembre scorso, riguarda circa 50mila addetti in quasi 600 imprese. L’accordo riguarda il triennio 2025/2027 e deve essere votato dalle lavoratrici e dai lavoratori del settore, all’interno delle assemblee previste nei luoghi di lavoro.

 

Da un punto di vista economico, l’accordo prevede un aumento sui minimi tabellari (TEM) pari a 260,00 euro nel triennio secondo la seguente ripartizione:
90,00 euro dal 1° luglio 2025;
60,00 euro dal 1° luglio 2026;
60,00 euro dal 1° luglio 2027;
50,00 euro dal 1° ottobre 2027.

Agli importi sopra indicati, si aggiungono 15,00 euro mensili sulla produttività per gli anni 2026 e 2027; 4,00 euro mensili per la previdenza complementare dal 1° gennaio 2026; 2,00 euro mensili riguardanti l’assistenza sanitaria integrativa, sempre dal 1° gennaio 2026; 1,00 euro mensile sull’assicurazione premorienza e invalidità permanente e 230,00 euro di Una Tantum che viene erogata con le competenze di luglio 2025.

 

Dal punto di vista normativo, viene stabilito l’aumento giornaliero della reperibilità pari a 2,00 euro che produce un vantaggio medio mensile di 5,00 euro; la riduzione dell’orario settimanale da 38 ore e 30 minuti a 38 ore per tutti i lavoratori e questo implica un vantaggio medio pari a 17,00 euro mensili. Inoltre, viene riconosciuto un riposo fisiologico per le ore straordinarie notturne integralmente retribuito con un importo pari a 8,00 euro mensili

 

Tra le altre novità si segnala la ridefinizione dell’impianto classificatorio, la definizione del valore punto di 25,00 euro come elemento imprescindibile per la valutazione economica dei prossimi rinnovi contrattuali; l’aumento delle ore di agibilità sindacale per tutti gli RLSA; l’aggiornamento della normativa sulla malattia e sul comporto; l’aumento di 12 mesi di aspettativa retribuita per le donne vittime di violenza di genere; introduzione dell’intelligenza artificiale in azienda. 

CCNL Cinematografia -Addetti alla Troupes: nuovo incontro per il rinnovo

Oggetto della discussione l’orario di lavoro 

Lo scorso 6 maggio si è svolto presso la sede dell’Anica un nuovo incontro con le associazioni sindacali per discutere sul rinnovo del CCNL per gli addetti alle Troupes Cinematografiche.

Oggetto della discussione è stato l’orario di lavoro, le organizzazioni sindacali hanno esposto  la proposta di un orario medio di 48 ore spalmato su 4 settimane, per un totale di 192 ore, comprensive della 6ª giornata.

Le Associazioni datoriali hanno dapprima richiamato le difficoltà dei lavoratori del settore non considerandola praticabile per l’attuale organizzazione del lavoro e, quindi, non sostenibile dal punto di vista economico.

Nell’incontro del prossimo 14 maggio, la parte datoriale si è impegnata a presentare una controproposta.

Bonus donne e giovani: pubblicati i decreti attuativi

I provvedimenti sono reperibili nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Decreti Ministeriali 11 aprile 2025).

I decreti attuativi relativi ai Bonus donne (articolo 23 D.L. n. 60/2024) e Bonus giovani (articolo 22 D.L. n. 60/2024) sono stati pubblicati il 9 maggio scorso nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Entrambi i provvedimenti definiscono i criteri e le modalità operative dell’esonero contributivo totale per l’assunzione a tempo indeterminato o la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro stabile, di lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato e di donne prive di impiego regolarmente retribuito. Le due misure sono finanziate dal Programma giovani, donne, lavoro 2021-2027. 

Bonus donne

Il Bonus donne prevede un incentivo per sostenere l’occupazione femminile stabile. L’agevolazione consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e ha un limite di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice, al netto dei premi INAIL.

L’incentivo si applica all’assunzione di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica, oppure all’assunzione di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dalla regione di residenza. Sono esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e di apprendistato.

L’esonero non è cumulabile con altri incentivi contributivi, ma è compatibile senza alcuna riduzione con la maxi deduzione del 120% sulle nuove assunzioni, prevista dal D.Lgs. n. 216/2023.

Bonus giovani

Il Bonus giovani consiste invece in un esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 24 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato, esclusi i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. L’esonero ha un limite mensile di 500 euro per ciascun lavoratore.

L’importo è elevato a 650 euro per le assunzioni nella ZES unica, effettuate tra il 31 gennaio 2025, data dell’autorizzazione della Commissione europea, e il 31 dicembre 2025.

Il bonus non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma è compatibile senza alcuna riduzione con la maxi deduzione del 120% sulle nuove assunzioni, prevista dal D.Lgs. n. 216/2023.

 

Prestazioni GAE in aree protette aperte: IVA non esente

L’Agenzia delle entrate ha affrontato la questione del trattamento IVA applicabile all’attività di accompagnamento svolta da una Guida Ambientale Escursionistica (GAE) e alle prestazioni di concessione in uso degli strumenti funzionali a tale attività (Agenzia delle entrate, risposta 30 aprile 2025, n. 125).

 L’Istante è un professionista che esercita abitualmente la professione di Guida Ambientale Escursionistica (GAE). Il profilo professionale della GAE è definito come “il professionista che accompagna in sicurezza, assicurando la necessaria assistenza tecnica, singoli o gruppi in visita a tutto il territorio, illustrandone gli aspetti naturalistici, antropici e culturali”. L’articolo 3 dello statuto A.I.G.A.E. descrive in dettaglio l’attività, includendo la descrizione, spiegazione e illustrazione degli aspetti ambientali, naturalistici, antropologici e culturali del territorio, conducendo visite in vari ambienti (montani, collinari, di pianura, acquatici, anche antropizzati), compresi parchi e aree protette, e strutture espositive di carattere naturalistico, ecoambientale, etnologico ed ecologico. Lo scopo è illustrare gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni, le attrattive paesaggistiche e fornire elementi di sostenibilità ed educazione ambientale.
L’Istante ha un regime fiscale ordinario con codice Ateco specifico e, di conseguenza, le operazioni effettuate nell’esercizio della professione sono generalmente imponibili ai fini IVA.
Il soggetto intende inoltre costituire una società di persone con un’altra GAE, la cui attività consisterebbe nell’accompagnamento, anche in aree protette.  In aggiunta all’attività di accompagnamento, l’Istante concede in uso agli escursionisti specifici strumenti (come bici, canoe, kayak, equipaggiamento da subacqueo, ciaspole, ecc.) a fronte di un corrispettivo specifico, aggiuntivo rispetto a quello per l’attività di accompagnamento.
L’Istante chiede, pertanto, di sapere se l’attività di accompagnamento nelle aree ufficialmente protette e la concessione in uso degli strumenti funzionali a tale attività possano beneficiare del regime di esenzione IVA di cui all’articolo 10, comma 1, numero 22), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

In risposta, l’Agenzia delle entrate richiama l’articolo 132, paragrafo 1, lettera n) della direttiva n. 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di esentare “talune prestazioni di servizi culturali e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato”. Nell’ordinamento nazionale, l’articolo 10, comma 1, numero 22) del D.P.R. n. 633/1972, prevede l’esenzione IVA per “le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelli inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”.
L’Agenzia sottolinea un principio consolidato della giurisprudenza unionale e nazionale: le esenzioni IVA devono essere interpretate restrittivamente, in quanto costituiscono deroghe al principio generale dell’imponibilità.
Ai fini dell’esenzione, è rilevante il carattere dell’inerenza delle prestazioni rispetto alla visita, che costituisce l’operazione principale esente.

 

Precedenti risoluzioni hanno chiarito che l’agevolazione riguarda la “mera visita”, comprensiva di servizi inerenti come cuffia o accompagnatore, ma esclude altre prestazioni come la vendita di cataloghi o altri beni. La prestazione può rientrare nell’esenzione IVA solo se “inerente” alla prestazione principale di “visita” a un luogo di interesse culturale tra quelli elencati o simili (musei, gallerie, parchi, ecc.). Tuttavia, l’Agenzia precisa che “in assenza dell’emissione di un ticket di ingresso, detto servizio rileva ai fini IVA come autonoma prestazione”.

 

Nel caso dell’Istante, l’attività di guida escursionistica si svolge in “aree protette”, che sono “aperte al pubblico” e per il cui accesso “non sono previsti biglietti di ingresso”. Pertanto, l’Agenzia conclude che al servizio di GAE fornito dall’Istante agli escursionisti non trova applicazione il regime di esenzione.

 

Alla luce di questa conclusione sulla non esenzione dell’attività principale di accompagnamento, l’Agenzia ritiene assorbito il quesito relativo all’eventuale applicazione dell’esenzione IVA alla concessione in uso degli strumenti funzionali all’attività di accompagnamento nelle aree protette.